Onorevoli Colleghi! - In materia di contenzioso tributario e in particolare di incompatibilità per la nomina a componente delle commissioni tributarie, l'articolo 8, comma 1, lettere i) ed m), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, prevede due vincoli che hanno privato l'organo di giurisdizione tributaria di consulenti ed esperti della materia, prevedendo la loro nomina solo al termine dell'esercizio della propria attività professionale quando, ormai anziani, non hanno più alcuno stimolo all'aggiornamento della materia.
      La preclusione all'accesso alla carica di componente delle commissioni tributarie ai dottori ed ai ragionieri commercialisti, da parte del legislatore del 1992, è nata dall'idea che potesse insorgere un conflitto d'interessi prescindendo dal comportamento del soggetto nominato, mentre nessuna preclusione è stata disposta per la nomina dei giudici di pace che, si ricorda, è estesa anche agli avvocati in attività.
      L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 dispone che ciascun componente delle commissioni tributarie quando assume il suo ufficio presta giuramento, impegnandosi a compiere il proprio dovere con serenità, imparzialità e a tenere lontano da sé ogni sentimento di avversione o di favore, affinché la sentenza corrisponda a verità e giustizia.
      All'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, è previsto l'esercizio da parte del presidente di ciascuna commissione tributaria della vigilanza sugli altri componenti; inoltre sono previste sanzioni e procedimenti disciplinari per quei componenti che si sono resi colpevoli di parzialità; ai sensi dell'articolo 16, poi, ad essi si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
      Tanto premesso, si ritiene che le commissioni tributarie debbano essere integrate con professionisti esperti della materia tributaria, uniformando la disciplina delle relative incompatibilità a quella prevista per i giudici di pace.

 

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